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STATUTO A.D.M.O. CAPO I Ragione sociale e scopi Art. 1 E' costituita in Cagliari una Associazione denominata «ASSOCIAZIONE DONATORI DI MIDOLLO OSSEO», in sigla «A.D.M.O.,che ha sede in Viale Regina Elena n°7. Art. 2 L'A.D.M.O. è apartitica, aconfessionale, e non si propone scopi di lucro. L'A.D.M.O. svolge la sua attività su tutto il territorio della Regione Sardegna. Art. 3 L'A.D.M.O. ha lo scopo di promuovere il reclutamento di donatori volontari di midollo osseo e di cellule staminali ematopoietiche a scopo di trapianto per tutte le condizioni patologiche dove tale tipo di terapia è indicata. Art. 4 L'A.D.M.O. cura 1'informazione e la divulgazione della problematica legata al trapianto del midollo osseo (TMO) e delle cellule staminali ematopoietiche attraverso ricerche, partecipazioni a congressi, seminari o iniziative scientifiche in genere con la partecipazione diretta dei suoi iscritti o la emanazione di contributi e/o finanziamenti a terzi che siano a tale scopo stati prescelti del Consiglio Direttivo dell'A.D.M.O. Sarà cura particolare dell'A.D.M.O. organizzare iniziative tendenti alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle più varie componenti politiche, sociali e del lavoro allo scopo di promuovere la donazione di midollo osseo. Art. 5 L'A.D.M.O. potrà compiere tutti gli atti necessari all'ottenimento di sovvenzioni, contributi, donazioni o altro da privati, Enti pubblici, Imprese commerciali per il perseguimento delle finalità sociali. Potranno inoltre essere istituite Sezioni comunali dell'A.D.M.O. nel territorio regionale, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Ogni sezione dell’A.D.M.O. deve avere i seguenti organi sociali: - Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente e Collegio sindacale, che saranno costituiti ed eletti con le modalità e con i compiti indicati nel Regolamento di Sezione. Ogni Sezione sarà rappresentata nell’Assemblea Regionale dei Soci: a) da un socio ordinario delegato per ogni 15 soci ordinari, quando trattasi dell’Assemblea Regionale Ordinaria. b) dal Presidente della Sezione o da un suo delegato, quando trattasi dell’Assemblea Regionale Straordinaria. Art. 6 La donazione di midollo osseo verrà effettuata a titolo totalmente gratuito e secondo le norme dettate dalle vigenti Leggi. II midollo osseo donato sarà utilizzato a scopo di trapianto nei confronti di chiunque ne possa aver bisogno per condizioni patologiche, e non potrà essere utilizzato per altri fini diversi da quello del trapianto clinico. Art. 7 L'A.D.M.O. collabora al reclutamento dei donatori di midollo osseo con il Centro Regionale per i Trapianti, presso il quale è allestito il Registro Sardo dei Donatori Volontari di Midollo Osseo (RSDMO). CAPO II Soci Art. 8 Sono Soci dell’A.D.M.O.: a) i Soci fondatori. b) i volontari iscritti nel Registro Sardo dei Donatori di midollo osseo che ne fanno richiesta scritta. c) tutti coloro che ne fanno domanda a una sezione dell’A.D.M.O. la cui accettazione sia deliberata dal Direttivo di Sezione, con le modalità di cui all’art. 24, e ratificata dal Consiglio Direttivo Regionale. I Soci possono assumere la qualifica di: Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benefattori. A tutti i Soci verrà data una tessera di appartenenza all'Associazione. Art. 9 Sono qualificati come Soci Ordinari: a) coloro che prendono parte attivamente in campo organizzativo alla realizzazione degli scopi propri all'Associazione; b) i donatori iscritti nel Registro Sardo Donatori Midollo Osseo, che ne facciano richiesta. Art. 10 Soci Sostenitori sono coloro che manifestano sensibilità e adesione ai problemi dell'Associazione e partecipano al raggiungimento delle finalità sotto forma di contributo annuo. Art. 11 Soci Benefattori sono coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento dello scopo sociale. Art. 12 I Soci Ordinari ed i Soci Sostenitori sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali nella misura stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Sono esonerati dal pagamento della quota associativa i Soci Donatori iscritti nel Registro Sardo Donatori del Midollo Osseo. Art. 13 La qualifica di Socio si perde: a) per atti contrastanti le finalità dell'Associazione; b) per rinuncia e, per i Soci ordinari, per assenza senza giustificato motivo alle attività dell'A.D.M.O. per più di un anno. Art. 14 II Socio che intenda recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, e non avrà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ne alla restituzione delle quote versate. CAPO III Patrimonio Art. 15 II patrimonio dell'Associazione è costituito da: — tutti i beni mobili ed immobili che comunque divengono proprietà dell'Associazione; — fondi di riserva comunque costituiti; — contributi, eredità, lasciti e donazioni. Le entrate dell'Associazione che permettono lo svolgimento dell'attività associativa sono costituite: — dalle quote e da contributi speciali versati dai Soci all'Associazione; — da proventi derivanti dalla partecipazione alle iniziative dell'Associazione; — da ogni altra entrata che concorra al perseguimento delle finalità. CAPO IV Organi Sociali Art. 16 Gli organi regionali dell’A.D.M.O. sono: 1'Assemblea Regionale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Presidente Onorario, il Collegio dei Revisori dei conti. L’assemblea dei soci può essere riunita in Assemblea Ordinaria o in Assemblea Straordinaria, che hanno competenze, composizione e modalità di votazione differenti. Art. 17 L’Assemblea Regionale Ordinaria è costituita dai Soci ordinari, delegati dalle Sezioni A.D.M.O. (un delegato ogni 15 soci ordinari per sezione) più i componenti del Consiglio Direttivo Regionale. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o su richiesta motivata, da almeno la metà dei Soci, nonché quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L’ora, il luogo, la data di convocazione dell’assemblea, in prima ed in seconda convocazione, dovrà essere comunicata ai Soci per iscritto almeno otto giorni prima. La convocazione deve contenere l’indicazione precisa dell’ordine del giorno. Possono partecipare all’Assemblea Ordinaria senza diritto di voto, anche i Donatori iscritti nel Registro Sardo dei Donatori di midollo osseo che non figurano tra i soci ordinari. Art. 18 Le Assemblee dei Soci sia ordinarie che straordinarie possono essere convocate anche al di fuori della sede sociale, purché in Sardegna. Art. 19 L'Assemblea viene convocata, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale, per 1'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea non è valida in prima convocazione se non raggiunge la metà dei Soci aventi diritto di voto più uno.In seconda convocazione è valida, qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, salvo quanto detto al successivo art. 30, col voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti. Art. 20 Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e coloro che regoleranno la loro posizione prima dell’inizio dell’Assemblea. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Socio. Non è ammessa più di una delega per Socio. Art. 21 Sono di competenza dell’Assemblea Regionale Ordinaria: a) l’elezione del Presidente, del Presidente Onorario, dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio sindacale; b) 1'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo; c) la sostituzione dei Consiglieri mancanti per dimissioni o per esclusione, che avverrà per cooptazione di nuovi membri, scegliendo i primi dei non eletti. d) l’esame e deliberazione su tutti quegli oggetti che il Consiglio Direttivo e il suo presidente riterranno opportuno sottoporre alla sua approvazione; e) l’approvazione del Regolamento interno e del Regolamento di Sezione, nel testo che verrà formulato dal Consiglio Direttivo. Questi Regolamenti dovranno disciplinare le modalità per la designazione delle candidature alle Cariche sociali, del Comitato elettorale e delle modalità di votazione. Sono di competenza dell’Assemblea Regionale Straordinaria: a) le modifiche dello Statuto; b) l’adesione dell’A.D.M.O. ad associazioni e federazioni nazionali di volontariato; c) lo scioglimento dell’Associazione. Art. 22 Il consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. E’ costituito da sette a undici componenti. Gli eletti dall’Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Consiglieri che non partecipano alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motive, decadono dall'incarico. Art. 23 II Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, su proposta del Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. II Segretario è altresì segretario dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere riferisce, ogni trimestre, al Consiglio sulla situazione finanziaria. Art. 24 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate, almeno tre volte all'anno dal Presidente, o in sua mancanza, dal Vice Presidente, o su richiesta di almeno tre componenti il Consiglio per motivi di rilevante importanza o, infine, su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti dei partecipanti alla riunione Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora vi partecipi la maggioranza dei componenti il Consiglio medesimo. Sono compresi nel computo, anche i componenti assenti che abbiano giustificato per iscritto l’assenza prima della riunione e abbiano delegato per il loro voto uno dei presenti. Art. 25 Il Consiglio Direttivo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso ed eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per Statuto alla competenza dell'Assemblea e quanto in contrasto con le finalità dell'Associazione. II Consiglio Direttivo può delegare, entro limiti stabiliti dallo Statuto e determinando i limiti della delega, le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, o a Comitati, stabilendone la composizione e le modalità di funzionamento, nonché attribuire speciali incarichi o poteri a componenti del Consiglio stesso. Sono di competenza del Consiglio le deliberazioni concernenti: 1 . la verifica delle condizioni di cui agli artt. 8-11 per 1'ingresso di nuovi Soci; 2. 1'ordine del giorno per la convocazione dell'Assemblea; 3. la predisposizione dei regolamenti interni la cui approvazione è di competenza dell’Assemblea Ordinaria; 4. i pagamenti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio; 5. 1'autorizzazione per 1'istituzione di Sezioni comunali dell'A.D.M.O.; II Consiglio Direttivo predispone, inoltre, i bilanci e i conti consuntivi da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea Regionale Ordinaria. Art. 26 II Presidente: — ha la firma e la rappresentanza legate dell'Associazione; — convoca e presiede il Consiglio Direttivo su sua iniziativa o su richiesta di almeno due terzi del Consiglio; — convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci; — rappresenta 1'Associazione nei rapporti esterni ed in giudizio; — suggerisce iniziative e programma le attività dell'A.D.M.O. da sottoporre al Consiglio Direttivo. In caso di cessazione, assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti, sino a nuova nomina, spettano al Vice Presidente e, in mancanza o assenza di quest'ultimo, al Consigliere più anziano. Art. 27 L'Assemblea Ordinaria potrà nominare un Presidente Onorario tra le persone cui 1'A.D.M.O. desideri conferire una speciale distinzione per servizi particolari resi alla comunità o all'Associazione. Art. 28 II Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea Ordinaria. I suoi compiti sono; -Controllare la regolare tenuta della contabilità -Verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili -Controllare il movimento del danaro (cassa e c/c) - Controllare che il Consiglio Direttivo operi nel rispetto della legge e dello Statuto. Essi restano in carica per tre esercizi. II Presidente del Collegio dei Revisori deve necessariamente essere scelto tra gli appartenenti all'Albo dei ragionieri e dottori commercialisti e/o all'Albo dei Revisori. Art. 29 Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Art. 30 Le modifiche dello Statuto l’adesione dell’A.D.M.O. ad associazioni o federazioni nazionali di volontariato e lo scioglimento dell’A.D.M.O. dovranno essere decisi con una maggioranza di tre quinti dei partecipanti all’ Assemblea Straordinaria. Non raggiungendosi il quorum in prima convocazione, a maggioranza semplice in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di scioglimento, l’eventuale patrimonio dell’A.D.M.O. sarà devoluto ad una o più opere benefiche d’utilità pubblica a discrezione del Consiglio Direttivo, sentito l’organismo di Controllo sugli enti non profit. Art. 31 Per quanto non fosse qui previsto valgono le disposizioni del Codice Civile, lo Statuto e i Regolamenti dell’Associazione. Letto, confermato e sottoscritto. Firmato: Bianca Maria Boy Pellegrini Dottor Carmen Cappellini, Notaio in Quartu S.Elena
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